Introduzione

I fondi strutturali e d’investimento europeo (SIE) sono il principale strumento finanziario utilizzato dall’Unione europea per l’attuazione della politica di coesione, il cui obiettivo è cercare di riequilibrare i notevoli divari esistenti – a livello di sviluppo economico e di tenore di vita – tra le diverse regioni o categorie sociali dell’UE, rafforzando in tal modo la coesione economica e sociale fra gli Stati membri e gli obiettivi definiti nello stesso trattato istitutivo dell’UE.

Nel periodo 2021-2027 la politica di coesione dell’UE continuerà a concentrarsi sulla convergenza economica, sociale e territoriale, attraverso la competitività sostenibile, la ricerca e l’innovazione, la transizione digitale, gli obiettivi del Green Deal europeo e la promozione del pilastro europeo dei diritti sociali.

La nuova legislazione potenzia il sostegno alla preparazione dei sistemi sanitari e permette una migliore valorizzazione del potenziale della cultura e del turismo, duramente colpiti dalla recente crisi. Allo stesso tempo fornisce un sostegno ai lavoratori e alle misure volte a contrastare la disoccupazione giovanile e la povertà infantile.

Gli Stati membri godranno inoltre di maggiore flessibilità rispetto al periodo di programmazione in corso ai fini del trasferimento delle risorse tra i fondi in qualsiasi momento del periodo di programmazione. Vi sarà inoltre ulteriore flessibilità per consentire lo scaglionamento delle operazioni di minore entità, di modo che gli Stati membri avranno più tempo per portare a termine le operazioni che non siano state completate nell’ambito dei programmi 2014-2020.

La politica di coesione introduce anche un vero e proprio meccanismo di risposta alle crisi future che permette di adottare misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete. Il meccanismo potrà essere attivato rapidamente nel caso in cui ulteriori shock dovessero colpire l’Unione nei prossimi anni. La Commissione avrà infatti la possibilità di introdurre misure temporanee per contribuire ad affrontare tali circostanze eccezionali e inconsuete.

I nuovi regolamenti per la programmazione 2021 – 2027 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 231 del 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal primo luglio 2021.  I regolamenti disciplinano i fondi strutturali e d’investimento (SIE), per un valore pari a oltre 330 miliardi di euro (a prezzi 2018) corrispondente a quasi un terzo del bilancio a lungo termine dell’Unione Europea. Il pacchetto regolamentare prevede un atto legislativo generale (il regolamento recante le disposizioni comuni – RDC) che disciplina gli otto fondi gestiti congiuntamente dagli Stati membri e dalla Commissione e vari altri regolamenti che definiscono gli obiettivi specifici e l’ambito di applicazione di ciascun fondo:

  • Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
  • Fondo di coesione (FC), Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
  • Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA)
  • Fondo per una transizione giusta (JTF)
  • Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)
  • Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti
  • Fondo sicurezza interna

 

Quali sono i principali settori che beneficeranno del sostegno dei futuri programmi della politica di coesione? 

Il FESR, l’FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sosterranno cinque obiettivi strategici, che verteranno sulla transizione verde e digitale, su un’Europa più connessa, inclusiva e sociale e su un’Europa più vicina ai suoi cittadini. Per il FESR (30%) e per il Fondo di coesione (37%) sono definiti obiettivi climatici specifici, accompagnati da uno speciale meccanismo di adeguamento che ne permetterà il monitoraggio ed il conseguimento. In aggiunta, il Fondo contribuirà all’adeguamento alla transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050, come previsto dal Green Deal europeo e recentemente confermato dalla legge europea sul clima.

Per il periodo 2021-2027, si incoraggiano sinergie tra strumenti UE diversi tramite il processo di pianificazione strategica, identificando obiettivi comuni e settori di attività comuni trasversali a diversi programmi.

In particolare, sia gli Stati membri che la Commissione devono promuovere il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra fondi a gestione concorrente (RDC), così come tra fondi RDC e altri strumenti dell’Unione. Ciò implica appunto che esistano meccanismi di coordinamento sia a livello strategico che a livello attuativo, per evitare duplicazioni in fase di pianificazione e attuazione nell’ambito dei diversi strumenti. L’accordo di partenariato contiene una sezione specifica dedicata al coordinamento.

Il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) prevede meccanismi di sostegno semplificati per progetti che non siano stati selezionati per gli altri strumenti UE per mancanza di fondi, ma abbiano ricevuto il marchio di eccellenza, oppure per progetti selezionati per partenariati cofinanziati e partenariati istituzionalizzati nell’ambito di Orizzonte Europa. L’RDC disciplina inoltre anche il trasferimento di risorse su base volontaria da qualsiasi fondo a fondi in gestione concorrente, ovvero a strumenti in gestione diretta o indiretta, a beneficio dello Stato membro interessato.

Regolamento/Accordo di Partenariato

Il pacchetto comprende i seguenti regolamenti:

    • Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.1296/2013
    • Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
    • Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno
    • Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

 

I Programma Nazionali – PN previsti nel testo dell’Accordo sono i seguenti:

    • Equità nella Salute, si tratta di un Programma inedito, rivolto a superare le disparità territoriali e sociali attraverso il contrasto alla povertà sanitaria e il rafforzamento di medicina di genere, prevenzione e tutela delle persone con disagio psichico, in particolare tra le fasce più vulnerabili nelle regioni meno sviluppate: circa 620 milioni di euro;
    • Innovazione, ricerca e competitività per la transizione verde e digitale, che comprende anche azioni rilevanti in materia energetica: oltre 5,6 miliardi di euro;
    • Cultura, per rivitalizzare i luoghi della cultura e altri spazi nelle regioni meno sviluppate: circa 650 milioni di euro;
    • Metro Plus, che potenzia l’analoga esperienza del ciclo precedente, estendendola anche alle città medie del Mezzogiorno e guardando in particolare al miglioramento della qualità della vita in periferie e aree marginali: circa 2,9 miliardi di euro;
    • Sicurezza e legalità, per contrastare attività criminali e illecite e rafforzare i presidi di sicurezza, al fine di tutelare lo sviluppo di territori e attori economici: circa 580 milioni di euro;
    • Scuola e competenze, per il contrasto alla povertà educativa e la dispersione scolastica, in particolare al Sud: oltre 3,8 miliardi di euro;
    • Inclusione e povertà, proseguirà l’opera di avvio di servizi con caratteristiche e standard omogenei su tutto il territorio nazionale, estendendo l’intervento anche a minori in condizioni di disagio, anziani non autosufficienti e disabili: oltre 4,1 miliardi di euro (da consolidare a regime con risorse ordinarie);
    • Giovani, donne e lavoro, per la creazione di nuova occupazione “di qualità”, soprattutto giovanile e femminile: circa 5,1 miliardi di euro;
    • Capacità per la coesione, rivolto al reclutamento di alte professionalità a tempo determinato, destinate al potenziamento delle strutture impegnate nella gestione dei fondi di coesione: circa 1,3 miliardi di euro;
    • Just Transition Fund, per l’attuazione del programma europeo, rivolto in Italia alla decarbonizzazione delle aree di Taranto e del Sulcis Iglesiente: circa 1,2 miliardi di euro.
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